Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
WHISTLEBLOWING
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Priero dedica una specifica sezione al Whistleblowing, introdotto dall’art.1 comma 51 della L.190/2012, che ha modificato D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 inserendovi l’art.54 bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definitivi whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
LA FINALITÀ DEL Whistleblowing
La collaborazione dei soggetti interni all’amministrazione che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come (quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo) degli altri soggetti previsti dall’art.54 bis D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine.
A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla L.190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.
Le garanzie per chi segnala condotte illecite
Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:
Come effettuare le segnalazioni
Le segnalazioni possono essere effettuate:
Eventuali segnalazioni di supposti casi di illegalità malgoverno o corruzione possono essere effettuate oltre che al Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione, direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in forma anonima, al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it (in particolare tale forma di segnalazione deve essere adottata ogni volta che riguardi fatti illeciti attribuibili al Responsabile della prevenzione della corruzione).
Il Comune di Priero, in persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tratta i Suoi dati personali nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Garante, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Canale esterno di segnalazione (da utilizzare solo in via residuale)
Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica
Vai alla pagina ANAC dedicata
Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Accedi all’applicativo per la gestione delle segnalazioni proposto da ANACSecondo il paragrafo 1.2, parte III delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (delibera ANAC 469/2021), oltre che con l'applicativo online, è possibile effettuare una segnalazione anche attraverso l’invio di un modulo apposito da inviare al protocollo generale dell’ANAC, e raggiungibile nella pagina al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guidaCome da indicazioni dell’Autorità, questa possibilità è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultima presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici.
COSA FA L'AUTORITA' ANAC:
L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
IL servizio è dedicato ad imprese (Lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica) ed Amministrazioni Pubbliche (Dipendente delle amministrazioni pubbliche e dipendente di un ente di diritto privato).